Fatte salve le specifiche forme giuridiche e fiscali con cui ciascun professionista svolge la sua attività e quelle della struttura dove si trova ad operare, e considerando che la professione che lo Psicomotricista di Area Socio-Educativa svolge non è una professione sportiva bensì una attività squisitamente educativa – visto anche l’elenco del DPCM del 13/10, è da tenere in forte e positiva considerazione quanto disposto in questo ultimo DPCM nel punto c dell’art. 1 comma 9, col relativo allegato 8; è possibile che a questo Decreto si aggiungano particolari successive disposizioni regionali, che andranno monitorate con attenzione.
In stretta collaborazione col CoLAP, ANUPI Educazione sta nel contempo proponendo e sostenendo presso il MISE dei provvedimenti a sostegno della professione partecipando ai tavoli di lavoro aperti dal Ministero; sarà nostra cura tenere aggiornati i soci sugli sviluppi, che ci auguriamo positivi, vista la difficoltà in cui si trovano molti dei professionisti in questo anno.
Per quanto riguarda le attività educative non scolastiche potete fare riferimento all’Allegato 8 del DPCM del 25 Ottobre, tenendo però conto di quanto a livello locale possono a diverso titolo aver disposto Comuni e Regioni. Com’è evidente non si può dare un’indicazione univoca che valga per tutte le realtà locali. È importante che laddove si assuma la responsabilità di operare si seguano con precisione i protocolli indicati e se ne dia comunicazione all’utenza.
Trovi qui il testo completo del DPCM 25/10/2020 con allegati