Art.1 Scopo del Regolamento

1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l’attività di formazione professionale continua (FPC) per gli iscritti all’Elenco Professionale degli Psicomotricisti di ANUPI Educazione.

Art.2 Definizione e obiettivi della Formazione Professionale Continua

La formazione professionale continua:

a) é attività obbligatoria di supervisione, aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze dello psicomotricista

b) é svolta nell’interesse dei destinatari della sua azione educativa, preventiva e formativa, realizzata a garanzia dell’interesse pubblico;

c) è obbligo deontologico per tutti gli Psicomotricisti iscritti all’Elenco Professionale di ANUPI Educazione, dall’anno successivo il superamento dell’esame.

Art. 3 Attività di Formazione Professionale Continua

Costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all’estero o nelle lingue delle minoranze linguistiche:

a) frequenza di supervisioni, corsi, seminari e master;

b) partecipazione agli eventi di cui sopra, in qualità di docente o relatore;

c) pubblicazioni a carattere teorico, scientifico e tecnico-professionale;

d) insegnamento a livello accademico di discipline riguardanti la professione;

e) Insegnamento, formazione e supervisione, riguardanti la professione, verso altri soggetti pubblici e privati

f) funzione di tutoring, svolta in supporto al percorso formativo degli psicomotricisti;

g) svolgimento di attività formative a distanza (e-learning) accreditate dalla Commissione Formazione Continua

h) frequenza di corsi di aggiornamento sulla professione e sulla ricerca, relativamente ai temi costituenti la specificità della professione, così come definite nel profilo;

i) frequenza di corsi di formazione organizzati da enti, aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti riconosciuti dall’Associazione.

Art. 4 Periodo formativo

1. Il periodo di Formazione Professionale Continua è triennale. Il primo triennio decorre dall’1 gennaio 2016 e costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

2. L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento del compito della formazione professionale continua.

Art. 5 Assolvimento dell’obbligo della formazione professionale

Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto all’Elenco Professionale degli Psicomotricisti di ANUPI Educazione è tenuto a:

a) acquisire 120 crediti formativi in ciascun triennio, con un minimo di 20 crediti annuali, di cui almeno 10 derivanti da attività formative aventi come oggetto i diversi aspetti della professione. Tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire unmassimo di 30 CFP nel triennio.

I crediti conseguiti secondo le modalità previste dall’art. 3:

per le lettere b) e g) non possono superare il massimo di 30 nel triennio;

per la lettera c) non possono superare il massimo di 5 per ciascuna

pubblicazione e un totale di 10 nel triennio;

per le lettere d), e) ed f) non possono superare complessivamente il

massimo di 24 nel triennio;

b) documentare all’Associazione l’avvenuto svolgimento della formazione continua al termine di ogni triennio;

c) in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli maturati nel triennio precedente;

d) per i nuovi iscritti all’Elenco Professionale, l’obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello d’iscrizione. Tale previsione non si applica nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione;

e) il mancato assolvimento dell’obbligo formativo è ostativo all’attribuzione d’incarichi a qualsiasi titolo deliberati dal Direttivo Nazionale.

Art. 6 Attribuzioni e compiti della Commissione Formazione Continua

1. La Commissione Formazione Continua è composta da almeno 3 componenti indicati dal Direttivo Nazionale e coordinata da un membro del Direttivo stesso.

2. La Commissione Formazione Continua, coordina, promuove e/o autorizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

3. In particolare la Commissione Formazione Continua ha il compito di:

a) esaminare e valutare periodicamente le offerte formative pervenute, realizzate anche con l’utilizzo di tecnologie di e-learning, ed attribuire ad esse gli eventuali crediti;

b) assicurare ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti sul sito internet dell’Associazione;

d) garantire uniformità di riconoscimento dei crediti alle attività formative;

e) individuare, di concerto con altre associazioni rappresentative, percorsi comuni per l’acquisizione di crediti formativi professionali interdisciplinari;

3. Inoltre la Commissione Formazione Continua:

f) può promuovere proprie attività formative, anche con lo sviluppo d’innovative esperienze di apprendimento a distanza, attribuendone i relativi crediti;

g) può stipulare convenzioni con le Università ed enti formativi pubblici e privati, per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;

4. L’Associazione può autorizzare eventuali soggetti terzi ad organizzare attività di aggiornamento professionale per gli iscritti all’Elenco Professionale degli Psicomotricisti di ANUPI Educazione.

Art. 7 Attribuzioni e compiti dell’Associazione ai fini formativi

In materia di formazione professionale continua l’Associazione:

a) organizza i corsi di formazione, anche attraverso la cooperazione con soggetti terzi o eventuali convenzioni.

b) opera anche di concerto tra soggetti diversi come Università, aziende, istituzioni pubbliche e private al fine di promuovere adeguate offerte formative, predisponendone i relativi programmi;

c) s’impegna, ove possibile, a favorire lo svolgimento gratuito della formazione professionale; la gratuità dovrà essere garantita in particolare sugli eventi che hanno come oggetto temi deontologici;

d) regola le modalità di rilascio delle certificazioni di partecipazione alle attività formative;

e) adotta sistemi di rilevazione delle presenze dei partecipanti, preferibilmente con modalità telematiche;

f) verifica annualmente, nei modi e nei tempi opportuni, l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale. L’accertamento della violazione di tale obbligo comporta l’avvio dell’azione disciplinare nei confronti dell’iscritto inadempiente.

Art. 8 Contenuto delle offerte formative

Gli Enti, Istituzioni, Associazioni pubbliche o private che intendano promuovere corsi di formazione riconosciuti da ANUPI Educazione, devono farne formale richiesta alla Commissione Formazione Continua.

1. I programmi, articolati anche su base trimestrale o semestrale, possono riferirsi a un periodo superiore all’anno formativo.

2. Relativamente agli eventi formativi di cui all’art. 3, i programmi devono indicare:

a) la tipologia dell’evento;

b) gli argomenti oggetto di trattazione;

c) la qualifica e il breve curriculum dei relatori, orientato all’ambito proposto;

d) la durata effettiva, espressa in ore, specificando quante sono di tipo teorico e quante di esperienza teorico-pratica e formazione corporea;

f) le date previste di svolgimento;

g) il luogo di svolgimento;

h) il numero di partecipanti consentito;

i) i costi della quota di partecipazione;

j) gli eventuali finanziatori o sponsor dell’evento; k) altre informazioni ritenute utili.

3. Nel programma formativo devono essere contenuti argomenti relativi all’attività professionale dello psicomotricista, alle problematiche sociali, ambientali riferite all’ambito professionale, alle competenze fondanti la professione così come definite dal profilo, all’ordinamento professionale, alla multimedialità, alla deontologia (etica, informazione di genere, minori), nonché alle problematiche, previdenziali, fiscali e retributive;

4. Le attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano sono soggette al medesimo regolamento previsto per le attività organizzate in Italia e sono valutate con analoghi criteri.

Art. 9 Esame e approvazione delle offerte formative

1. La Commissione Formazione esamina le offerte formative e le sottopone al Direttivo.

2. Il Direttivo Nazionale potrà approvare o negare, con motivato parere, l’approvazione dell’offerta formativa, ovvero indicare le integrazioni necessarie ai fini dell’approvazione stessa.

3. Per l’analisi delle offerte formative il Direttivo Nazionale si può avvalere, ai fini della valutazione, del Comitato Scientifico.

Art. 10  Attribuzione dei crediti e sostegno alle attività formative

1. La Commissione Formazione Continua attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) tipologia e modalità di svolgimento; b) durata effettiva;
c) contenuti e argomenti trattati;

d) eventuale collaborazione con altri soggetti rientranti fra quelli elencati all’art. 7, lettera b.

2. L’attribuzione dei crediti formativi é basata sulla durata dell’attività e orientata all’adozione dei seguenti parametri:

1 ora = 1 credito formativo professionale relativo a lezioni di tipo teorico.1 ora = 2 crediti formativi professionali relativi a percorsi che includano

un’esperienza teorico-pratica o di formazione corporea

Art. 11 Esenzioni dagli obblighi formativi

L’iscritto può essere esentato per un anno dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

a) maternità o congedo parentale;

b) servizio militare volontario e civile volontario, studi universitari regolarmente documentati, fattori che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2015.

Art.13 Norme Transitorie

Per il primo triennio dall’entrata in vigore del presente regolamento nella valutazione della Formazione del Socio iscritto all’Elenco dell’Associazione si terrà conto della partecipazione a percorsi formativi frequentati nel triennio 2013/2015.

Regolamento approvato nel Direttivo Nazionale del 13 giugno 2015, Genova